La protezione del potere feudale
Scritto da Stefano Torselli. Pubblicato in politica barocca
Per costruire il suo sistema di vincoli di dipendenza personale, il feudalesimo classico aveva potuto attingere sia alla tradizione romana che a quella germanica.
Dall’una e dall’altra esso ereditava un vocabolario adattabile alle sue necessità: il verbo latino suscipere venne così usato per designare l’azione del capo che «prendeva a carico» il subordinato, diventandone il padrone, mentre del subordinato si diceva che si «commendavao, cioè si «rimetteva» al suo protettore, assumendosi obblighi che venivano definiti servitium. Dalla cultura germanica venivano il concetto e il termine di mundium,che indicava la specifica protezione accordata dal signore al suo uomo, e quello di mithium, che designava più in particolare il diritto-dovere di rappresentare il «dipendente» in giudizio.
Di fronte a terzi ciò comportava un’identificazione del subordinato con il superiore, che obbligava quest’ultimo a sostenerlo e difenderlo in quanto parte di sé. Per gli estranei, infatti, il vassallo doveva costituire un simbolo del suo signore, un sostituto o rappresentante, e il loro comportamento nei suoi confronti non poteva ignorare l’esistenza del legame che lo univa a lui.
Dalle due tradizioni giuridiche il sistema signorile ereditava anche una particolare concezione di possesso, inteso come dominio, che veniva appunto usato per giustificare concettualmente la signoria fondiaria e i vincoli di dipendenza che essa creava. Il dovere di proteggere e di rappresentare era infatti una conseguenza diretta del «dominio» che il signore esercitava sulle persone e sulle cose da lui dipendenti.
Il primo nucleo spaziale del dominio è ovviamente la casa del signore, il suo castello e, in città, il suo palazzo e l’area immediatamente circostante. Il secondo è costituito dal territorio sul quale egli esercita la propria giurisdizione, in esclusiva o in concorso con altri a fianco o al di sopra di lui. Sia l’una che l’altro devono essere difesi, prima di tutto dalle incursioni dei nemici veri e propri, ma poi anche dall’intrusione di quella specie particolare di avversari che sono gli agenti del fisco e della giustizia del re.
La protezione non si limita però al campo militare. Come abbiamo detto, essa si configura piuttosto come una tutela complessiva dello spazio, da far valere anche nei confronti delle pretese avanzate da coloro che agiscono in concorrenza con il signore, e quindi, prima di tutto, nei confronti degli emissari della corona.
La crescita degli apparati statali, per esempio, non fa venir meno la pretesa dei nobili di conservare la propria abitazione e il quartiere in cui è situata immuni dalla giurisdizione ordinaria. Perciò i concetti di dominio esclusivo e di difesa del medesimo non sono necessariamente legati ad un territorio, una casa, una signoria. Essi possono concernere anche un ufficio o una giurisdizione: i funzionari che difendono le prerogative della propria carica sono mossi dagli stessi princìpi che ispirano i signori territoriali a non ammettere intrusi nei loro possedimenti. E identico è il loro modo di valutare l’eventuale incapacità di difendere il proprio diritto esclusivo, che sia nell’uno sia nell’altro caso viene considerata comè una macchia alla reputazione, una taccia di disonore.
fonte scientifica e per approfondimenti:La Feudalità in età moderna di Renata Ago, Laterza 1994